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Aliquote IMU anno 2026

si informano i cittadini che sono state confermate per l'anno 2026 le aliquote IMU vigenti per il 2025

Data :

12 giugno 2026

Categorie:
Comune
Tributi
Aliquote IMU anno 2026
Municipium

Descrizione

ALIQUOTE IMU ANNO 2026 

Si informano i cittadini che con delibera di Consiglio nr. 4 del 27-02-2026 sono state confermate per l’anno 2026 le aliquote IMU vigenti per il 2025.
Si riepiloga prospetto aliquote consultabile sul sito del Dipartimento finanze: 
ID Prospetto 6863 riferito all'anno 2025
Approvato con delibera n° 2 del 19/02/2025 emanata da: Consiglio comunale
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,6%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019
SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)
1,06%
Terreni agricoli
1,06%
Aree fabbricabili
1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
1,06%
        Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.
        Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
 
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026, 08:33

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