I.U.C.

Il 16 giugno 2019 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2019.

E’ importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La prima consiste nell'eslusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all’IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:

  • sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
  • sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l’IMU, per cui il versamento della TASI - a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - non è dovuto anche per tali ipotesi:

  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per iterreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  • situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 

VERSAMENTI

I versamenti debbono essere effettuati entro le seguenti date:

IMU :

- Acconto entro il 16 giugno 2019

- Saldo entro il 16 dicembre 2019

- E' possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno 2019

TASI

- Acconto entro il 16 giugno 2019

- Saldo entro il 16 dicembre 2019

 

I versamenti debbono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE utilizzando il Modello F 24 che può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

 

NON E' AMMESSO ALCUN ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO.

 

I.U.C. Imposta Unica Comunale - La TARI:

  • opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
  • assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
  • deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
  • fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

 VERSAMENTI

I versamenti debbono essere effettuati entro le seguenti date:

TARI:

- Prima rata entro il 16 MAGGIO 2019

- Seconda rata entro il 16 LUGLIO 2019

- Terza rata entro il 16 NOVEMBRE 2019

- E' possibile pagare in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

 

I versamenti debbono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE utilizzando il Modello F 24 ( trasmesso dal Comune) e  può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

 

NON E' AMMESSO ALCUN ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO.

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

Servizio Tributi

sede comunale, Via XX Settembre,24

tel.: 030/950051 int.3

fax: 030/950516

e-mail: tributi@comune.fiesse.bs.it

Allegati

ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Note: ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Tributi anno 2019 - IMU

Note: Tributi anno 2019 - IMU

Tributi anno 2019 - TASI

Note: Tributi anno 2019 - TASI

Tributi anno 2019 - TARI

Note: Tributi anno 2019 - TARI

Tributi anno 2019 - Tariffe IMU e TASI

Note: Tributi anno 2019 - Tariffe IMU e TASI

Tributi anno 2018

Note: Tributi anno 2018

Ultima modifica: Ven, 11/06/2021 - 11:57