TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Informazioni

Tares

 

La TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è un'imposta in tema di gestione dei rifiuti introdotta dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 art.14 (c.d. "decreto Salva Italia") e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 e consiste in un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.

Presupposto e soggetto passivo

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Adempimenti

Obbligo di denuncia

Coloro che occupano o conducano i locali a qualsiasi titolo, entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, sono tenuti a presentare denuncia di occupazione avvalendosi dell’apposita dichiarazione reperibile presso lo Sportello TARES o scaricabile direttamente a fondo pagina. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TARES siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giornie nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della TARES o comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

A titolo di esempio, deve essere dichiarato:

  • ogni cambiamento di occupazione entro il territorio Comunale (denuncia di variazione) o trasferimento di residenza in altro Comune (denuncia di cessazione); 
  • ogni differenza nella superficie dei locali occupati e/o variazione del numero degli occupanti.Per ulteriori dettagli consultare direttamente lo specifico Regolamento TARES disponibile a fondo pagina o contattare lo sportello.

Istanze di rimborso

 Le istanze di rimborso vanno presentate entro 5 anni dalla data in cui è stato effettuato il versamento o il maggior versamento non dovuto o si è verificato il presupposto che dà titolo al rimborso. Il rimborso, se dovuto, viene disposto entro il termine massimo di 180 gg. dalla data di presentazione dell’istanza.

Per la presentazione di istanze si prega di utilizzare il modello pubblicato a fondo pagina.

Versamenti

La quantificazione degli importi dovuti viene effettuata dal Comune sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni ( mq dei locali e mesi di occupazione nell’anno per le utenze non domestiche, mq dei locali,  n° occupanti  e mesi di occupazione nell’anno per le utenze domestiche ).
Ai contribuenti viene inviato, annualmente, all’indirizzo risultante dalla dichiarazione, un avviso contenente l’addebito del costo del servizio, le modalità di pagamento e l’indicazione  degli orari di ricevimento dello sportello e dei relativi recapiti telefonici.

La TARES per l’anno di riferimento è versata al Comune mediante modello F24.

Versamenti tardivi/ravvedimento

L'accertata natura tributaria della tariffa rifiuti comporta l'applicabilità alla stessa della disciplina specifica in materia di tributi locali. Per questo motivo, i versamenti tardivi devono essere regolarizzati mediante il cosiddetto “Ravvedimento operoso”  ( art. 13 del D.Lgs. 472/97 ), in base al quale per i ritardi nei versamenti fino a  30 giorni dalla scadenza, l’importo originario della rata deve essere maggiorato della sanzione del 3,00% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali ( attualmente 1,5 % annuo ), calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Per ritardi superiori a 30 gg e inferiori ad 1 anno la sanzione dovuta è pari al 3,75 %.
Per eventuale computo del versamento da effettuarsi si consiglia di contattare lo sportello o l’ufficio Tributi.
Per ritardi superiori all’anno non è più possibile ricorrere al Ravvedimento. Sarà l’ufficio tributi che avrà cura di notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica, con applicazione della sanzione del 30 % dell’imposta dovuta e non versata.

Costi

Composizione del tributo

Il tributo è articolato in due voci:

  • la componente tassa a copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
  • la maggiorazione riferita ai servizi indivisibili resi dal Comune (es: illuminazione pubblica, semafori, polizia e sicurezza…)

La componente tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Infine la maggiorazione è pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. La maggiorazione e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tempi

SCADENZE TARES 2013

Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è definito a titolo di acconto, commisurato alle tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre la maggiorazione per tributo provinciale, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 27 SETTEMBRE  2013, in due rate scadenti:

  • primo acconto scadenza 16 NOVEMBRE 2013,
  • secondo acconto scadenza 16 DICEMBRE  2013
  • rata unica scadenza 16 NOVEMBRE 2013

Note

Superficie imponibile

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA ( Tariffa Igiene Ambientale art. 238 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ).

Numero occupanti

Per numero di occupanti si intende il numero di persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e costituisce nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune , salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento.

Ufficio di riferimento

Ufficio Tributi

Sede

Via XX Settembre n.24 25020 Fiesse

Personale addetto

In caso di difficoltà è possibile contattare l’ufficio Tributi del Comune ai numeri di telefono 030950051 INT. 3  SIG. RAFFAELLA.

 

Il Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è la Rag. Bodini come dadeliberazione della Giunta Comunale n.73 del 25.06.2013

Orari

 DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE 8.30 - 13.00    

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

14/10/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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